IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Milano,  adottato
ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed emanato
con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 12; 
  Vista la deliberazione in data 28 febbraio 2018, con  la  quale  il
Senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art.
12 dello statuto, di apportare modifiche agli articoli 1, 10, 25, 26,
27, 28, 35 e 41 dello stesso; 
  Vista la deliberazione in data 27  marzo  2018,  con  la  quale  il
Consiglio  di   amministrazione   ha   espresso   parere   favorevole
all'introduzione delle modifiche sopra indicate; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 35699/18 del 10 maggio  2018,  con
la quale le predette modifiche  sono  state  trasmesse  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  il  prescritto
controllo di legittimita' e di merito; 
  Vista la nota prot. n. 9401 del 20 luglio 2018,  con  la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   ha
comunicato che nulla osta alla pubblicazione delle predette modifiche
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
 
                              Decreta: 
 
  Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono  apportate
le modifiche di seguito indicate. 
  «TITOLO I - Norme generali 
  Art. 1 (Principi direttivi e finalita'). - Il  testo  dell'articolo
e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 
  1.  L'Universita'  degli  studi  di   Milano   (d'ora   in   avanti
Universita')  e'  un'istituzione  pubblica  di  alta  cultura,   sede
primaria di attivita' di ricerca  e  di  formazione,  il  cui  libero
svolgimento e' garantito ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. 
  L'Universita' ispira la propria azione a principi di  indipendenza,
autonomia e responsabilita'. Essa e' dotata di personalita' giuridica
e di  autonomia  normativa,  scientifica,  didattica,  organizzativa,
funzionale e contabile nel  rispetto  della  legislazione  nazionale,
della normativa europea e ai sensi delle  disposizioni  del  presente
statuto. 
  2. L'Universita' persegue le sue finalita' di elaborazione  critica
e di diffusione delle conoscenze, di interazione tra le  culture,  di
sviluppo delle competenze, di educazione e formazione della  persona,
di arricchimento culturale della societa',  garantendo  la  libera  e
motivata espressione delle opinioni  e  avvalendosi  del  contributo,
nelle rispettive responsabilita', di tutte le sue componenti. 
  L'Universita' considera  sinergiche  e  strettamente  correlate  le
attivita' di ricerca e di insegnamento e ne garantisce  una  costante
connessione. Parimenti l'Universita' assicura l'inscindibilita' delle
funzioni assistenziali, ove  assunte,  da  quelle  di  ricerca  e  di
insegnamento. 
  3. L'Universita' e' impegnata a dare piena attuazione  all'art.  34
della Costituzione che assicura il diritto dei capaci  e  meritevoli,
anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
A questo fine, essa favorisce e sostiene la piena applicazione  della
normativa in vigore sul  diritto  allo  studio,  anche  predisponendo
forme  autonome  di  intervento,  compatibili  con   le   risorse   a
disposizione. 
  L'Universita' organizza i propri servizi didattici, di  sostegno  e
di orientamento in modo da  rendere  il  piu'  possibile  efficace  e
proficuo lo studio universitario. 
  4. L'Universita' riconosce  la  propria  appartenenza  allo  Spazio
europeo dell'istruzione superiore e della ricerca ed e'  impegnata  a
raccordare  le  sue  funzioni   istituzionali   e   i   rapporti   di
collaborazione   che   ne   derivano   al   quadro   di   riferimento
internazionale,  favorendo  i  processi  che  coinvolgono  in  questa
prospettiva  i  soggetti  e  le  strutture  che  in   essa   operano,
incrementando  le  proprie  capacita'  di  richiamo  dall'estero   di
studenti, ricercatori e professori e incentivando relazioni  e  forme
di cooperazione, volte a sostenere la mobilita', le partecipazioni  a
reti scientifiche e l'integrazione  a  livello  internazionale  delle
attivita' formative. 
  5. L'Universita' si connota quale soggetto impegnato e  attivo  per
il progresso scientifico, culturale, sociale, civile, economico della
Repubblica e, in essa, degli ambiti territoriali  e  delle  comunita'
collegate alle sue sedi operative. 
  6.  L'Universita'  adotta  autonome  procedure  di  monitoraggio  e
valutazione  della  ricerca,  della  didattica  e  dei   servizi,   e
dell'efficacia, della produttivita' e della corretta  gestione  delle
risorse, assumendo come finalita'  il  miglioramento  continuo  della
qualita' e come criteri centrali l'indipendenza e la terzieta'  delle
valutazioni e la trasparenza delle procedure, individuando  metodi  e
modelli operativi conformi alle migliori esperienze internazionali  e
alle esigenze di raccordo con gli organismi  nazionali  operanti  nel
settore. 
  Gli esiti  dei  processi  di  valutazione  della  ricerca  e  della
didattica sono considerati ai  fini  dell'allocazione  delle  risorse
finanziarie e di personale in modo da determinare una  piu'  coerente
ed efficace programmazione degli interventi. 
  L'Universita' assicura  la  trasparenza,  la  tracciabilita'  e  il
controllo di legittimita' dei propri atti ai sensi della normativa in
vigore e con le modalita' definite  dalla  apposita  regolamentazione
interna. 
Omissis 
  Art. 10 (Attivita' culturali, sportive e ricreative e  liberta'  di
associazione  e  di  riunione).   -   Il   testo   dell'articolo   e'
integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 
  1. L'Universita' promuove e favorisce, ai sensi della normativa  in
vigore, attivita' culturali, sociali, sportive e ricreative  per  gli
studenti e per il proprio  personale,  anche  mediante  l'apporto  di
specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite
nel regolamento generale d'Ateneo, comprese quelle promosse in  forma
autonoma, negli ambiti e per le finalita' di cui al  presente  comma,
dal  personale  universitario  e  da   associazioni   e   cooperative
studentesche e da gruppi di studenti, come definite  nel  regolamento
generale d'Ateneo e da altri pertinenti regolamenti interni. 
  2. L'Universita' favorisce lo svolgimento di congressi, convegni  e
iniziative scientifiche e culturali. 
  3. L'Universita' garantisce la  liberta'  di  riunione  nei  propri
spazi alle componenti  interne  per  motivi  culturali,  sindacali  o
legati alla vita universitaria. 
  4. L'Universita' promuove, favorisce e sostiene la costituzione  di
associazioni di ex-allievi finalizzate al  mantenimento  di  rapporti
con l'Ateneo e al sostegno delle sue attivita'. 
  5. L'uso degli spazi universitari per le attivita' e da  parte  dei
soggetti di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni e'
disciplinato sulla base delle  disposizioni  contenute  nell'apposito
regolamento d'Ateneo, in corrispondenza  con  esigenze  di  accertato
livello, che  non  contrastino  con  la  natura  e  il  funzionamento
dell'istituzione universitaria. 
Omissis 
  TITOLO III - Struttura di Governo e organi 
  Art. 25  (Rettore).  -  Il  testo  dell'articolo  e'  integralmente
soppresso ed e' sostituito dal seguente: 
  1. Il  rettore  ha  funzioni  di  indirizzo,  di  iniziativa  e  di
coordinamento  delle  attivita'  scientifiche  e  didattiche,  ed  e'
responsabile  del  perseguimento  delle  finalita'   dell'Universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito. 
  Il rettore e' il rappresentante istituzionale e legale dell'Ateneo. 
  Rientrano in particolare tra le sue funzioni: 
    a) proporre, anche tenuto conto delle proposte e dei  pareri  del
Senato accademico, un documento  programmatorio  e  di  sviluppo  nel
quale sono indicati gli indirizzi e gli obiettivi generali di medio e
lungo termine che orientano le scelte e le  priorita'  di  intervento
nei diversi settori di attivita'. Il documento  costituisce  elemento
di riferimento  per  le  attivita'  di  valutazione  e  di  controllo
dell'Ateneo e ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  sulla
programmazione  triennale  di  Ateneo  di  cui  all'art.  1-ter   del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 31 marzo 2005, n. 43; 
    b) proporre il bilancio di previsione annuale e  triennale  e  il
bilancio di esercizio e documenti allegati, predisposti dal direttore
generale; 
    c) esercitare con proposte agli organi di Governo dell'Ateneo  le
funzioni di indirizzo e di iniziativa di cui al primo capoverso; 
    d) convocare e presiedere il Senato  accademico  e  sovrintendere
alla esecuzione delle relative deliberazioni; 
    e) convocare e  presiedere  il  Consiglio  di  amministrazione  e
sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni; 
    f) assicurare il raccordo tra  gli  organi  centrali  di  Governo
dell'Ateneo e  vigilare  sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei
servizi  dell'Universita'  impartendo  direttive  -  nell'ambito  dei
poteri conferitigli dalla legge e dallo statuto  -  per  la  corretta
applicazione delle norme di legge, dello statuto e  dei  regolamenti,
per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la
determinazione delle relative responsabilita'; 
    g) svolgere le funzioni di cui al successivo art. 27, comma 6, ai
fini   della   designazione   dei   componenti   il   Consiglio    di
amministrazione; 
    h) proporre il direttore generale come previsto  dalla  normativa
in vigore; 
    i) assicurare l'osservanza delle norme concernenti  l'ordinamento
universitario; 
    j) presentare una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo; 
    k) avviare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 33  del
presente statuto, dando esecuzione alle decisioni  del  Consiglio  di
amministrazione, e comminare  nei  confronti  del  personale  docente
provvedimenti disciplinari non piu' gravi della censura; 
    l) emanare i decreti e gli atti di sua competenza; 
    m) assumere, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza,  i
necessari  provvedimenti,  i  quali,  se  di  competenza  del  Senato
accademico o del Consiglio di  amministrazione,  sono  da  sottoporre
alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile; 
    n) svolgere ogni altra funzione stabilita dalle norme in vigore e
dal  presente  statuto  ovvero  non  espressamente  attribuita  dallo
statuto ad altri organi. 
  2. Il  rettore  e'  una  figura  di  alto  profilo  con  precedenti
significative esperienze gestionali  nel  settore  universitario  e/o
della ricerca, eletto tra i professori di ruolo di  prima  fascia  in
servizio presso universita' italiane che abbiano optato per il  tempo
pieno od optino in tal senso in caso di elezione. 
  La durata del mandato  del  rettore  e'  di  sei  anni,  e  non  e'
rinnovabile. Qualora risulti eletto un professore in servizio  presso
altra universita', l'elezione si  configura  anche  come  chiamata  e
conseguente trasferimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, della  legge
n. 240/2010. 
  Il rettore e' nominato con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  3. L'elettorato passivo e' riservato  a  quanti,  trovandosi  nelle
condizioni  di  cui  al  comma  2,  abbiano  presentato  la   propria
candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima
votazione, corredata da un programma e dalle firme di  almeno  il  5%
dei professori e ricercatori in servizio presso  l'Ateneo,  afferenti
per quote non inferiori a un quarto  dei  proponenti  ad  almeno  tre
diversi Gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati  dal
comma 7 dell'art. 26. 
  4. L'elettorato attivo e' costituito: 
    a) dai professori  di  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia,  dai
ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; 
    b) dal  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio  a  tempo
indeterminato e dirigente con voto ponderato; 
    c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi  eletti  in
seno al Senato accademico e dai rappresentanti degli studenti  eletti
in seno al Consiglio di amministrazione; 
    d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli
di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle facolta' e  scuole,  di
cui ai successivi articoli 38 e 40, con voto ponderato; 
    e) dai rappresentanti degli iscritti ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca eletti in seno ai Consigli di Dipartimento. 
  5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente,  la
ponderazione  dei  voti  viene  effettuata   moltiplicando   i   voti
individuali espressi per il coefficiente 0,15, equivalente al 15% del
totale degli aventi diritto al voto della categoria. 
  Per la componente  indicata  al  punto  d)  la  ponderazione  viene
effettuata  moltiplicando  i  voti  individuali   espressi   per   il
coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa. 
  6. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili
nella prima votazione. Per voti  esprimibili  si  intende  il  numero
complessivo, arrotondato per eccesso, di voti  interi  che  il  corpo
elettorale puo' esprimere,  compresi  i  voti  pesati  del  personale
tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti
nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati direttivi delle  facolta'
e scuole. 
  Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato  esito  positivo,
si procede ad una seconda votazione, per la  quale  e'  richiesta  la
maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale
tecnico-amministrativo e  dirigente  e  per  i  rappresentanti  degli
studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e  ai  Comitati
direttivi delle facolta' e scuole i voti pesati. Qualora nessuno  dei
candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza  e
ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due  candidati
che nella seconda votazione abbiano ottenuto  il  maggior  numero  di
voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza
assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a) del
comma 4. 
  Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un  intervallo  non
inferiore a sette giorni. 
  7. Il rettore designa un prorettore vicario scelto tra i professori
di  ruolo  di  prima  fascia,  che  lo   coadiuva   anche   assumendo
responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle
sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. 
  Negli organi accademici il prorettore vicario  non  ha  diritto  di
voto se e' presente il rettore. 
  8. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di
rilevante importanza e complessita' e  che  eventualmente  comportino
anche funzioni di rappresentanza istituzionale,  il  rettore  designa
uno o piu' prorettori  delegati,  individuati  tra  i  professori  di
ruolo,  incaricati  di  seguire  piu'  direttamente  i   settori   in
questione, ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa  e  di
coordinamento. I prorettori delegati possono partecipare alle  sedute
del Senato accademico e del Consiglio di  amministrazione  su  invito
del rettore in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. 
  9. I prorettori delegati, per  le  materie  loro  attribuite,  sono
autorizzati alla verifica e alla firma degli atti di  competenza  del
rettore, il quale, ove necessario, puo' designare ulteriori  delegati
incaricati  dell'incombenza,  definendo  i  rispettivi   settori   di
competenza. 
  10. Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri docenti
delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate,
finalizzate  alla  realizzazione  di  progetti   specifici   o   allo
svolgimento di attivita' definite, o quali delegati in  sua  vece  in
organi nei quali cio' sia consentito, dandone comunicazione al Senato
accademico e al Consiglio di amministrazione. 
  11. Il rettore  puo'  avvalersi  della  limitazione  dell'attivita'
didattica, ai sensi della normativa vigente, per il periodo  del  suo
mandato. 
  12.  Il  prorettore  vicario  puo'  avvalersi   della   limitazione
dell'attivita' didattica, ai sensi della normativa  vigente,  qualora
sia  giustificata  dall'entita'  degli  incarichi  attribuitigli.  La
limitazione e' autorizzata dal rettore. 
  13. Nel caso in cui  il  rettore  sia  sfiduciato  ai  sensi  della
lettera g) del comma 1 del successivo art. 26, il decano  dell'Ateneo
ne comunica la decadenza dalla carica  al  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e  convoca  entro  dieci  giorni  le
votazioni per l'elezione alla carica  vacante  che  devono  svolgersi
entro i successivi novanta giorni. 
  Art.  26  (Senato  accademico).  -  Il   testo   dell'articolo   e'
integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 
  1.  Il  Senato  accademico  ha  funzioni  di  proposta,  anche  con
riferimento  alla  programmazione   delle   attivita'   scientifiche,
didattiche e ad esse correlate, nonche' compiti di supervisione e  di
verifica, secondo i principi e perseguendo gli obiettivi  di  cui  al
Titolo I del presente statuto. 
  2. Compete in particolare al Senato accademico: 
    a)  formulare  proposte  e  pareri  obbligatori  in  materia   di
didattica,  di  ricerca  e  di  servizi  agli  studenti,  anche   con
riferimento al documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma
1,  lettera  a),  dell'art.  25  e  al  documento  di  programmazione
triennale di Ateneo  di  cui  all'art.  1-ter  del  decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  31
marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di
corsi, sedi, Dipartimenti, facolta' e scuole; 
    b) approvare il regolamento generale, previo parere del Consiglio
di amministrazione; 
    c)  approvare,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di
amministrazione, il regolamento didattico d'Ateneo; 
    d)  approvare,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di
amministrazione, i regolamenti, compresi  quelli  di  competenza  dei
Dipartimenti e delle facolta' e scuole, in materia di didattica e  di
ricerca; 
    e) approvare il Codice etico di cui al comma  2  dell'art.  11  e
decidere, su proposta del rettore, sulle sue violazioni, qualora  non
ricadano sotto la competenza del Collegio di  disciplina  di  cui  al
successivo art. 33; 
    f) svolgere funzioni di indirizzo scientifico, di coordinamento e
di raccordo con i Dipartimenti, le facolta' e le scuole; 
    g) svolgere le funzioni di cui al successivo art. 27, comma 6, ai
fini   della   designazione   dei   componenti   il   Consiglio    di
amministrazione; 
    h) proporre eventualmente al corpo elettorale, con la maggioranza
di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di  sfiducia  al
rettore non prima che siano trascorsi due anni  dall'inizio  del  suo
mandato; 
    i) esprimere  parere  obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione
annuale e triennale e sul bilancio di esercizio e documenti allegati; 
    j) svolgere ogni altra  funzione  attribuitagli  dalle  norme  in
vigore e dal presente statuto e esprimere  pareri  e  proposte  sulle
materie stabilite dai  regolamenti  di  Ateneo  e  su  richiesta  del
rettore e del Consiglio di amministrazione. 
  3.  Il  Senato  accademico  e'  costituito  su  base  elettiva   da
trentacinque unita', incluso il rettore,  che  ne  e'  componente  di
diritto, cosi' individuate: 
    a) il rettore; 
    b) dieci direttori di Dipartimento; 
    c)  tredici  tra  professori  (che   non   siano   direttori   di
Dipartimento),  ricercatori  di   ruolo   e   ricercatori   a   tempo
determinato, di cui  quattro  professori  di  prima  fascia,  quattro
professori di seconda fascia e cinque tra ricercatori di  ruolo  e  a
tempo  determinato.  Il  numero  dei  ricercatori  di  ruolo  e   dei
ricercatori a tempo determinato  e'  calcolato  in  proporzione  alla
numerosita' delle due categorie, ferma restando la presenza di almeno
un rappresentante di ciascuna categoria; 
    d) cinque rappresentanti degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di
laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico; 
    e) un rappresentante degli iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca; 
    f) cinque rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. 
  4. Il prorettore  vicario  prende  parte  alle  sedute  del  Senato
accademico con le modalita' previste al comma 7 dell'art. 25. 
  5. Partecipa alle riunioni del Senato accademico, senza diritto  di
voto, il direttore generale, che funge da segretario,  assistito  per
la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. 
  6. I componenti di cui alla lettera b) del comma 3 son  eletti  con
riferimento a quattro macro-aree, ciascuna costituita,  a  tal  fine,
dai   professori   e   ricercatori   appartenenti   ai   Dipartimenti
riconducibili   alle   aree   scientifico-disciplinari   cosi'   come
determinate dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855,  tenuto
conto  di  alcune  specificita'  dell'articolazione   scientifica   e
formativa dell'Ateneo, comprese nella specifica macro-area. Il numero
degli eleggibili per  ogni  macro-area  e'  determinato  con  decreto
rettorale, in proporzione  al  numero  degli  afferenti.  Le  quattro
macro-aree sono le seguenti: 
    Macro-area 1 - Scienze della vita - comprende le aree: 
      Scienze biologiche; 
      Scienze agrarie e veterinarie (con i macro-settori  da  07/A  a
07/F e 07/I e i macro-settori 07/G e 07/H); 
      Scienze del farmaco (con i macro-settori 03/D e 05/G); 
    Macro-area 2 - Scienze esatte - comprende le aree: 
      Scienze matematiche e informatiche (con il macro-settore 01/A e
il macro-settore 01/B); 
      Scienze fisiche; 
      Scienze chimiche; 
      Scienze della Terra; 
    Macro-area 3 - Scienze mediche - comprende l'area: 
      Scienze mediche; 
    Macro-area 4 - Scienze umane - comprende le aree: 
      Scienze  dell'antichita',   filologico-letterarie   e   storico
artistiche; 
      Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 
      Scienze giuridiche; 
      Scienze economiche e statistiche; 
      Scienze politiche e sociali. 
  7. I componenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono eletti  con
riferimento  all'appartenenza  dei  professori  e   dei   ricercatori
dell'Ateneo alle diverse aree  scientifico-disciplinari  indicate  al
comma 6. Ai soli fini di cui al presente articolo, le  predette  aree
sono raggruppate come segue: 
    Gruppo 1 Scienze matematiche e informatiche; 
    Gruppo 2 Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra; 
    Gruppo 3 Scienze biologiche; 
    Gruppo 4 Scienze mediche; 
    Gruppo 5 sub area delle Scienze agrarie, sub area  delle  Scienze
veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco; 
    Gruppo  6  Scienze   dell'antichita',   filologico-letterarie   e
storico-artistiche;  Scienze  storiche,  filosofiche,  pedagogiche  e
psicologiche; 
    Gruppo 7 Scienze giuridiche; 
    Gruppo 8 Scienze economiche e statistiche,  Scienze  politiche  e
sociali. 
  Il numero  complessivo  degli  eleggibili  per  ciascun  Gruppo  e'
determinato con decreto rettorale, di norma in proporzione al  numero
degli afferenti e, comunque, tenendo conto delle  aree  di  afferenza
dei direttori di Dipartimento eletti. 
  8. Gli eletti in seno alle componenti  indicate  ai  commi  6  e  7
devono  garantire  che  ogni  area   scientifico-disciplinare,   ogni
macrosettore, nel caso l'area ne comprenda piu' di uno,  e  ogni  sub
area sia rappresentata nel Senato accademico. 
  9. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera b)
del comma 3, nell'ambito di ciascuna Macro-area  l'elettorato  attivo
e' attribuito, indistintamente, a tutti i professori e i  ricercatori
di ruolo e ai  ricercatori  a  tempo  determinato  dell'Ateneo.  Ogni
elettore puo' esprimere una sola preferenza. L'elettorato passivo  e'
attribuito  ai  direttori  di  Dipartimento  in  carica  che  abbiano
presentato  la  loro  candidatura  entro  i  termini  stabiliti   dal
regolamento generale d'Ateneo,  specificando  la  Macro-area,  l'area
scientifico-disciplinare, se la Macro-area ne comprende piu' di  una,
nonche' il macrosettore nel  caso  della  Macro-area  1  (area  delle
Scienze agrarie e veterinarie)  e  della  Macro-area  2  (area  delle
Scienze matematiche e informatiche), per cui si presentano candidati.
Sono eletti i dieci direttori, tra i quali non piu' di tre  afferenti
a una medesima Macro-area,  di  aree  diverse  se  la  Macro-area  ne
comprende piu' di una e di macrosettori diversi per quel che riguarda
la Macro-area 1 (area delle  Scienze  agrarie  e  veterinarie)  e  la
Macro-area  2  (Scienze  matematiche  e  informatiche),  che  abbiano
ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale numero  sia
pari almeno al cinque per cento dei voti espressi nell'ambito di ogni
Macro-area. 
  10. Ai fini della designazione dei componenti di cui  alla  lettera
c) del comma 3,  ciascun  Gruppo  costituisce  un  distinto  collegio
elettorale.  Godono   dell'elettorato   attivo,   in   ogni   Gruppo,
indistintamente,  i  professori  e  i  ricercatori  di  ruolo   e   i
ricercatori a tempo determinato che vi  afferiscono.  L'afferenza  e'
determinata  sulla  base  dei  settori  scientifico-disciplinari   di
appartenenza con decreto rettorale. La sub area delle Scienze agrarie
e' composta dai professori e i ricercatori afferenti ai  macrosettori
da 07/A a 07/F e 07/I, la sub  area  delle  Scienze  veterinarie  dai
professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori 07/G e 07/H,  la
sub area delle Scienze del farmaco dai  professori  e  i  ricercatori
afferenti ai macrosettori 03/D e 05/G. I professori e  i  ricercatori
eventualmente appartenenti  a  settori  scientifico-disciplinari  non
compresi nelle aree scientifico-disciplinari raggruppate ai sensi del
precedente comma 7 optano per una di esse sulla base delle  affinita'
delle funzioni svolte. L'opzione e' sancita  con  decreto  rettorale.
Ogni elettore puo' esprimere nell'ambito del rispettivo collegio  una
sola preferenza. L'elettorato passivo, all'interno di ciascun Gruppo,
e' attribuito a  chi  abbia  preventivamente  presentato  la  propria
candidatura  entro  i  termini  stabiliti  dal  regolamento  generale
d'Ateneo. Sono eletti per ciascun collegio i  candidati  che  abbiano
ottenuto il maggior numero di  voti,  tenuto  conto  dei  vincoli  di
rappresentanza  stabiliti,  anche  in  relazione  alle  aree   e   ai
macrosettori per i quali i direttori di Dipartimento sono  eletti,  a
condizione che tale numero sia pari almeno al cinque  per  cento  dei
voti espressi nell'ambito  del  collegio.  Tutti  gli  eletti  devono
essere a tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di elezione. 
  11. Ai fini della comparazione tra i  docenti  votati  nei  diversi
collegi, qualora richiesta per il rispetto delle  rappresentanze  per
categorie di cui alla lettera c) del comma 3, fermo  restando  quanto
indicato al precedente comma  8,  per  ciascuna  delle  categorie  di
professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore
di ruolo e  ricercatore  a  tempo  determinato  vengono  designati  i
candidati che abbiano ottenuto il maggiore quoziente elettorale, pari
al prodotto tra il numero di eleggibili per il Gruppo di appartenenza
del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dal  candidato  e  il
totale degli aventi diritto al voto nel Gruppo stesso. 
  12. Le votazioni per l'elezione dei direttori di Dipartimento e dei
professori e ricercatori sono indette contestualmente e  si  svolgono
in due diverse  tornate.  Hanno  prima  luogo  le  votazioni  per  la
designazione dei direttori di Dipartimento; quelle per l'elezione dei
docenti seguono a distanza di almeno quarantacinque giorni. 
  13. Le modalita' di elezione di tutte le componenti di cui al comma
3 sono stabilite dall'art. 62 del presente statuto. 
  14. Il mandato dei componenti del Senato  accademico  di  cui  alle
lettere b), c), e) ed f) ha la durata di tre anni ed  e'  rinnovabile
una sola volta, ad eccezione del  mandato  dei  rappresentanti  degli
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non e' rinnovabile.  Il
mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata  biennale  ed  e'
rinnovabile  una  sola  volta  ove   sussistano   i   requisiti   per
l'eleggibilita' previsti dal regolamento generale d'Ateneo. La nomina
dei  componenti  del  Senato  accademico  e'  disposta  con   decreto
rettorale. 
  15.  I  cambiamenti  di  qualifica  o  di  carica  accademica   che
intervengano nel corso  del  mandato  comportano  la  cessazione  dal
Senato accademico e danno luogo a  elezioni  suppletive  nei  termini
prescritti. 
  16. Il Senato accademico si riunisce su convocazione  del  rettore,
che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno
un quarto dei suoi membri. In tal caso  il  rettore  e'  tenuto  alla
convocazione entro quindici giorni,  ponendo  all'ordine  del  giorno
l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. 
  17. L'attivita' istruttoria e di approfondimento preliminare  delle
questioni  riguardanti  la  didattica  di   competenza   del   Senato
accademico e' esercitata da un'apposita commissione presieduta da  un
prorettore, comprendente i presidenti dei comitati di direzione delle
facolta' e  scuole  di  cui  al  comma  6  del  successivo  art.  40,
unitamente  ai  componenti   del   Senato   accademico   secondo   le
determinazioni del Senato stesso. Quando  all'ordine  del  giorno  vi
siano argomenti inerenti alla materia del dottorato  di  ricerca,  e'
invitato a partecipare alle sedute della  commissione  il  Presidente
del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca. 
  Art. 27 (Consiglio di amministrazione). - Il testo dell'articolo e'
integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 
  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  funzioni  di  indirizzo
strategico, di approvazione della programmazione finanziaria  annuale
e  triennale  e   del   personale,   nonche'   di   vigilanza   sulla
sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'. 
  Sono competenze specifiche del Consiglio di amministrazione: 
    a) approvare, su proposta del rettore e previo parere del  Senato
accademico  per  gli  aspetti  di  sua  competenza,  il  bilancio  di
previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio e documenti
allegati,    trasmettendoli     al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze unitamente a quanto previsto dalla normativa vigente; 
    b) approvare il documento programmatorio e di sviluppo di cui  al
comma 1, lettera a), dell'art. 25 e il  documento  di  programmazione
triennale di Ateneo  di  cui  all'art.  1-ter  del  decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  31
marzo 2005, n. 43; 
    c) adottare, di norma entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  un
piano  operativo  di  allocazione  delle  risorse   garantendone   la
compatibilita' in funzione degli obiettivi didattici,  scientifici  e
organizzativi dell'Ateneo come definiti nel documento  programmatorio
e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 25, anche  con
riferimento alle quote attribuibili ai sensi delle successive lettere
e), f), h), i) e a ogni altra  esigenza  che  richieda  l'impegno  di
risorse; 
    d) adottare, periodicamente  aggiornare  e  verificare  il  Piano
organizzativo pluriennale di cui  al  comma  5  dell'art.  57,  e  il
Modello di evoluzione funzionale dell'organico, di  cui  al  comma  1
dell'art. 60; 
    e) approvare le richieste di posti e le proposte di  chiamata  di
professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti ai sensi del comma
4 dell'art. 37, nel rispetto  delle  norme  e  delle  responsabilita'
scientifiche in materia di reclutamento e  chiamate  stabilite  dalle
pertinenti disposizioni statutarie e regolamentari; 
    f) deliberare in ordine al  reclutamento  e  all'assegnazione  di
personale tecnico-amministrativo in conformita' con la programmazione
pluriennale e con le esigenze di servizio; 
    g) deliberare l'attivazione di  posizioni  dirigenziali  mediante
procedure concorsuali ovvero con contratto, su proposta del direttore
generale; 
    h) deliberare, coerentemente con  la  programmazione  d'Ateneo  e
tenuto conto delle esigenze  espresse  dalle  strutture  interessate,
sulla programmazione edilizia triennale e sull'uso degli spazi; 
    i)  deliberare  le  eventuali   trasformazioni   del   patrimonio
mobiliare e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui  o  altre
forme di indebitamento compatibili con le norme in vigore; 
    j)  deliberare  la   costituzione   e   la   trasformazione   dei
Dipartimenti, previo parere obbligatorio del  Senato  accademico,  ai
sensi del comma 1 dell'art. 37; 
    k) deliberare, previo parere obbligatorio del Senato  accademico,
l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; 
    l) determinare la misura delle tasse e dei  contributi  a  carico
degli studenti, sentita la Conferenza degli studenti e previo  parere
del Senato  accademico,  e  stabilirne  l'eventuale  quota  parte  da
vincolare  a  destinazioni  specifiche  e  al   potenziamento   delle
strutture e dei servizi didattici; 
    m) adottare il regolamento di Ateneo  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico, e deliberare
o esprimere il proprio parere sui regolamenti di competenza,  secondo
le norme stabilite dal presente statuto; 
    n)    verificare     l'efficienza     e     la     compatibilita'
economico-finanziaria  delle  attivita'  istituzionali  e  di  quelle
tecnico-amministrative  anche   avvalendosi   degli   strumenti   del
controllo di gestione; 
    o) esaminare e approvare i contratti, le convenzioni e ogni altro
atto negoziale dell'Universita' verso l'esterno, ivi compresi  quelli
proposti da singole strutture, fatti salvi i poteri  di  approvazione
eventualmente ed espressamente riservati ai sensi del regolamento  di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
    p)   autorizzare,   ai   sensi   della   normativa   in   vigore,
l'accettazione di lasciti e donazioni; 
    q) autorizzare  l'uso  del  logo  dell'Universita'  da  parte  di
soggetti esterni, quando non sia collegato a funzioni  istituzionali,
definendone modalita' e condizioni; 
    r) deliberare in materia di liti attive e passive, di  rinunce  e
transazioni. 
  2. Compete altresi' al Consiglio di amministrazione: 
    a) conferire ed eventualmente revocare, su proposta del  rettore,
l'incarico di direttore generale di cui all'art. 58; 
    b)  assumere  le   competenze   disciplinari   relativamente   ai
professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 33; 
    c) designare e revocare i rappresentanti dell'Universita'  presso
enti pubblici e privati; 
    d) designare su proposta del rettore i componenti del  Nucleo  di
valutazione interna e del collegio dei revisori dei conti ai sensi di
quanto stabilito dai successivi articoli 28 e 29; 
    e) esercitare ogni altra funzione  deliberativa  e  di  vigilanza
derivante dalle norme in vigore, dallo statuto e dai regolamenti. 
  In caso di mancato accoglimento di pareri del Senato accademico  di
cui  il  presente  statuto  abbia  prescritto,  a  norma  di   legge,
l'obbligatorieta', il Consiglio di amministrazione e' tenuto a  darne
motivazione circostanziata e a deliberare con la maggioranza dei  due
terzi dei componenti. 
  3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  costituito  da   undici
componenti, inclusi il rettore, che ne e' componente  di  diritto,  e
due rappresentanti eletti degli studenti. 
  Gli altri otto componenti sono designati tra personalita'  italiane
e straniere in possesso di comprovata competenza in campo  gestionale
ovvero  di  un'esperienza  professionale  di  alto  livello  con  una
significativa qualificazione scientifica e culturale. 
  Quattro degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta,
rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto  d'interesse.
Nella  loro  individuazione  si  terra'  prioritariamente  conto   di
competenze  e  esperienze  elaborate   nell'ambito   di   istituzioni
scientifiche,  culturali,  di  alta  formazione,   finalizzate   allo
sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti  affini  a
quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali. 
  I quattro componenti interni, se appartenenti al personale docente,
devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in
caso di designazione. 
  4. I membri del Consiglio di amministrazione sono individuati,  per
ciascuna componente, interna e esterna all'Ateneo, nel  rispetto  del
principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini  e  donne
nell'accesso agli uffici pubblici.  La  presenza  di  ciascun  genere
nell'ambito degli otto componenti di cui  al  secondo  capoverso  del
comma 3 non puo' essere inferiore a tre unita'. 
  Ai componenti interni, se appartenenti  al  personale  docente,  si
applica la disposizione stabilita dall'art. 63, comma 3. 
  5. Il mandato dei due rappresentanti degli studenti  e'  di  durata
biennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i  requisiti  per
l'eleggibilita' previsti dal regolamento generale d'Ateneo. 
  6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo  capoverso,  sono
designati secondo la seguente procedura: 
    a) emanazione da parte del rettore di un avviso pubblico  rivolto
sia all'esterno sia all'interno dell'Universita' contenente  l'invito
a presentare entro i  successivi  sessanta  giorni  dichiarazioni  di
disponibilita' ad assumere la carica. Ogni  candidatura  deve  essere
accompagnata da un dettagliato  curriculum  vitae  e  da  ogni  altro
documento o  titolo  atto  a  comprovare  i  requisiti  richiesti;  i
candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilita' con
dichiarazioni scritte circa i criteri e gli  obiettivi  di  interesse
dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati; 
    b) nomina  da  parte  del  Senato  accademico,  su  proposta  del
rettore, di una commissione incaricata di provvedere alla valutazione
di congruenza delle candidature presentate ai  sensi  del  precedente
comma 3, nonche' alla selezione delle candidature di persone  esterne
all'Ateneo  se  in  numero  superiore  a  otto.  Tale  selezione,  da
effettuarsi in relazione al grado  di  rilevanza  dei  curricula  dei
candidati e della documentazione da loro presentata  in  merito  alle
competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico.
La suddetta commissione e' composta da cinque  personalita'  di  alto
profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere,  con
una specifica e qualificata esperienza nel  campo  della  valutazione
e/o  della  gestione  di  strutture   organizzative   complesse;   la
commissione designa nel suo ambito il  Presidente  e  provvede  entro
trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili; 
    c) trasmissione degli elenchi dei candidati designabili,  esterni
e interni, corredati dei relativi curricula e degli eventuali  titoli
e documenti,  al  Senato  accademico  il  quale  provvede  in  seduta
apposita alla loro  audizione;  la  partecipazione  all'audizione  e'
condizione per la presa in considerazione ai fini di quanto  disposto
dalla lettera d); 
    d)  successiva  convocazione  di  apposita  seduta   del   Senato
accademico ai fini della designazione, con  la  maggioranza  assoluta
degli aventi  diritto,  degli  otto  componenti,  individuati  tra  i
designabili ai sensi  delle  lettere  precedenti,  nel  rispetto  del
vincolo sulla equilibrata composizione di genere di cui al  comma  4;
tre dei quattro componenti esterni sono  designati  su  proposta  del
rettore. 
  7. In prima applicazione, nel caso in cui la commissione di cui  al
comma 6, lettera b), al termine della  procedura  di  pertinenza  non
arrivi a individuare almeno quattro candidati esterni designabili, il
numero dei componenti interni che il Senato accademico deve designare
e' incrementato a cinque, quello dei componenti esterni e' ridotto  a
tre. In tal caso i componenti del Consiglio il cui mandato, in  prima
applicazione, scade dopo due anni, ai sensi del secondo capoverso del
successivo comma 8, sono tre interni e uno esterno. 
  8. Il mandato dei componenti di cui ai precedenti commi  -  la  cui
nomina, cosi' come  quella  dei  rappresentanti  degli  studenti,  e'
disposta  con  decreto  rettorale  -  e'  di   durata   quadriennale,
rinnovabile una sola volta. 
  Al fine di garantire un rinnovo  graduale  e  non  contestuale  dei
diversi  membri  del   Consiglio   di   amministrazione,   in   prima
applicazione delle presenti norme, il mandato di quattro  degli  otto
componenti,  due  esterni  e  due  interni  all'Ateneo,   individuati
mediante sorteggio all'inizio del mandato, e' di durata biennale. 
  9. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione di
cui al secondo  capoverso  del  comma  3,  concluso  il  mandato,  si
ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato
accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure di cui
al comma 6, lettera d), previa audizione degli  uscenti,  che  devono
presentare al Senato una relazione in merito all'attivita' svolta  in
seno  al  Consiglio   nel   corso   del   quadriennio;   la   mancata
partecipazione all'audizione comporta la decadenza della richiesta di
rinnovo della carica. 
  Nel caso  di  mancata  approvazione  del  rinnovo  del  mandato  ai
consiglieri uscenti e comunque in relazione alla vacanza di posti nel
Consiglio di amministrazione, il rettore attiva le procedure  di  cui
al  comma  6,  fermo  restando  che   l'eventuale   selezione   delle
candidature esterne da parte della commissione di cui alla lettera b)
del suddetto comma si  esercita  solo  se  le  candidature  giudicate
congruenti siano superiori al doppio  dei  posti  da  ricoprire,  nel
rispetto degli equilibri tra esterni e interni e di genere richiesti.
Nell'ambito  della  procedura  ordinaria  non  possono  candidarsi  i
consiglieri uscenti che si siano proposti per il rinnovo  e  che  non
abbiano ottenuto la conferma dal Senato. 
  10. Nel caso in cui risultino vacanti uno o piu' posti in Consiglio
di amministrazione,  per  carenza  di  candidature  o  in  seguito  a
designazioni effettuate in numero inferiore a quello richiesto, anche
in relazione agli equilibri tra esterni e  interni  e  di  genere  da
rispettare, il rettore emana un nuovo avviso pubblico ai sensi  della
lettera a) del comma 6, con  riferimento  alla  o  alle  designazioni
mancanti. Lo stesso accade qualora, nel corso del  mandato,  uno  dei
posti si renda vacante, per qualsiasi  motivo.  Nel  caso  in  cui  i
componenti da designare siano meno di tre, la commissione  incaricata
di valutare la congruenza delle candidature, ai sensi  della  lettera
b) del comma 6, puo' essere costituita da tre componenti. 
  11. Le procedure di cui ai commi precedenti sono calendarizzate  in
modo da garantire la funzionalita' del Consiglio di  amministrazione,
nella composizione  determinata  dal  loro  espletamento,  a  partire
dall'inizio del nuovo anno accademico. 
  12.  I  consiglieri,   all'atto   dell'assunzione   della   carica,
assicurano la loro disponibilita' a partecipare con continuita'  alle
riunioni dell'organo, di norma mensili, a partecipare con regolarita'
ai lavori delle commissioni e a svolgere le attivita' loro  delegate,
eventualmente anche di rappresentanza esterna. Si impegnano  altresi'
a rinunziare alla carica ove sopravvengano cause di anche  potenziale
conflitto di  interesse  con  l'Ateneo  ovvero  tali  da  determinare
comunque incompatibilita'. 
  13. Il prorettore vicario partecipa alle sedute del  Consiglio  con
le modalita' previste al comma 7 dell'art. 25. 
  Il direttore generale partecipa alle sedute  del  Consiglio,  senza
diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario, assistito per
la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. 
  Dirigenti e funzionari dell'Ateneo possono  assistere  alle  sedute
del Consiglio, su invito del rettore e/o del direttore  generale,  in
relazione allo svolgimento dei punti all'ordine del giorno. 
  14. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione
nel suo ambito, anche con l'apporto  di  elevate  competenze  interne
all'Ateneo, di commissioni permanenti o temporanee con funzioni anche
delegate e comunque istruttorie e di  approfondimento  e  valutazione
delle questioni e delle aree di intervento che lo richiedano. 
  Art. 28 (Nucleo  di  valutazione).  -  Il  testo  dell'articolo  e'
integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 
  1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, su  proposta  del
rettore, e' costituito il Nucleo di valutazione, composto,  ai  sensi
della normativa in vigore, da un minimo di cinque  a  un  massimo  di
nove esperti con elevato  profilo  scientifico  e  professionale,  in
prevalenza esterni  all'Ateneo.  Almeno  due  dei  componenti  devono
essere esperti nel  campo  della  valutazione  anche  in  ambito  non
accademico. Il curriculum dei componenti il Nucleo e'  reso  pubblico
nel sito web dell'Universita'. 
  Il Presidente-coordinatore del Nucleo e', di norma, individuato tra
i professori di ruolo dell'Ateneo. 
  Fa inoltre parte  del  Nucleo  una  rappresentanza  degli  studenti
eletta dalla Conferenza  degli  studenti,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 2, comma 2 lettera h), della legge n. 240/2010. 
  La nomina del Presidente e dei componenti il Nucleo e' disposta con
decreto rettorale. 
  Il Nucleo rimane in carica per un triennio, fatta eccezione per  la
rappresentanza degli studenti il cui mandato e' di durata biennale, e
puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. 
  2. Il Nucleo  svolge  funzioni  di  valutazione  dell'attivita'  di
ricerca svolta dai Dipartimenti; verifica la qualita'  e  l'efficacia
della didattica, anche sulla base degli indicatori individuati  dalle
commissioni paritetiche studenti-docenti di cui al comma 6  dell'art.
39; valuta l'efficienza e  l'efficacia  dei  servizi  amministrativi;
esamina la congruita' del curriculum scientifico e professionale  dei
titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23,  comma  1,
della legge n. 240/2010; svolge tutte le altre funzioni,  nell'ambito
delle proprie prerogative e responsabilita', che gli sono  attribuite
dal presente statuto, dai  regolamenti  d'Ateneo,  da  direttive  del
rettore e del Consiglio di amministrazione. 
  Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR), le funzioni stabilite dalle norme in  vigore  relative  alle
procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine  di
promuovere nell'Universita',  in  piena  autonomia  e  con  modalita'
organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance
organizzativa e individuale. 
  3. Collabora con il  Nucleo  uno  specifico  ufficio,  ovvero,  ove
istituita, la struttura di supporto tecnico di Ateneo  preposta  alla
raccolta e al coordinamento  degli  elementi  informativi,  anche  di
carattere  comparativo,  nazionali  e  internazionali,   utili   alla
programmazione e a ogni processo decisionale che richieda un supporto
tecnico-informativo adeguato. I responsabili  delle  varie  strutture
didattiche, scientifiche e  amministrative  sono  comunque  tenuti  a
fornire al Nucleo di valutazione tutte le informazioni richieste. 
  4. I rapporti di valutazione  elaborati  dal  Nucleo  costituiscono
elementi imprescindibili di considerazione da parte degli  organi  di
Governo anche ai fini dell'elaborazione dei programmi di  sviluppo  e
della allocazione delle risorse dell'Ateneo. 
  Una relazione annuale sull'attivita' del Nucleo  e'  resa  pubblica
sul sito web dell'Ateneo. 
Omissis 
  Art.  35  (Garante  degli  studenti).  -  Il  comma  2   e'   cosi'
riformulato: 
  2. Il Garante degli studenti e' persona di notoria imparzialita' ed
indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli  dell'Universita'  e  che
non intrattenga, per la posizione ricoperta, rapporti  con  l'Ateneo.
E' nominato dal Senato accademico  su  proposta  del  rettore  e,  se
richiesto  dalla  maggioranza  degli  studenti   eletti   in   Senato
accademico, previo parere della Conferenza degli studenti adottato  a
maggioranza  dei  presenti,  tra  persone  che  diano   garanzia   di
competenze   giuridiche   e   amministrative    e    di    conoscenza
dell'organizzazione universitaria. 
  Il Garante presenta al Senato accademico e  alla  Conferenza  degli
studenti una relazione annuale sull'attivita' svolta. 
Omissis 
  Art. 41  (Dottorato  di  ricerca).  -  Il  testo  dell'articolo  e'
integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 
  1. I corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati alla promozione
delle competenze necessarie a una elevata specializzazione in  ambito
scientifico e professionale, in coordinamento con lo  svolgimento  di
qualificate attivita' di ricerca e in conformita' con  i  principi  e
gli obiettivi di cui al Titolo I del presente statuto. 
  Elementi  di  raccordo  e   di   valorizzazione   delle   attivita'
scientifiche di maggior qualita',  anche  a  livello  internazionale,
sviluppate nell'Ateneo e delle funzioni di  piu'  elevata  formazione
che gli sono propri, i corsi di  dottorato  costituiscono  una  delle
priorita' strategiche dell'impegno istituzionale dell'Universita'. 
  2. Nell'ambito delle procedure previste dalla normativa in  vigore,
l'Universita' promuove l'attivazione di corsi  di  dottorato  facenti
capo  esclusivamente  all'Ateneo  ovvero  in  consorzio   con   altre
universita', con qualificate istituzioni  italiane  di  formazione  e
ricerca avanzate e con enti di ricerca pubblici  e  privati  di  alta
qualificazione ovvero in consorzio con imprese. 
  I corsi di dottorato dell'Universita', ivi compresi quelli ai quali
essa aderisce in consorzio,  sono  organizzati  intorno  a  tematiche
riferite  ad  ambiti  disciplinari  ampi,  organici   e   chiaramente
definiti. 
  Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato o di  adesione  a
dottorati esterni sono avanzate da uno o piu' Dipartimenti, associati
nella gestione, e sono approvate dal  Consiglio  di  amministrazione,
previo parere obbligatorio del Senato accademico. 
  3. L'Universita' puo' attivare corsi  di  dottorato  congiunto  con
universita' ed enti di ricerca stranieri sulla  base  di  convenzioni
che prevedano una effettiva condivisione delle  attivita'  formative,
l'equa ripartizione degli oneri e il rilascio di un titolo  congiunto
o di un doppio titolo. 
  4. L'attivita'  didattica  e  tutoriale  svolta  dai  professori  e
ricercatori di ruolo nell'ambito  dei  corsi  di  dottorato  concorre
all'adempimento degli obblighi istituzionali. 
  5. L'Universita' disciplina con proprio regolamento, ai sensi della
normativa in vigore, le modalita' di istituzione,  di  funzionamento,
di reperimento delle risorse e di valutazione periodica dei corsi  di
dottorato, nonche' gli organi preposti alla loro gestione. 
  Il regolamento e' approvato dal  Senato  accademico  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione. 
  Ciascun corso di dottorato  si  dota  di  un  proprio  regolamento,
coerente con il regolamento d'Ateneo di cui ai precedenti capoversi. 
  6. I dottorandi sono rappresentati nell'ambito dell'Ateneo  da  una
Consulta, con funzioni propositive su  materie  riguardanti  in  modo
esclusivo  o  prevalente  l'interesse  dei  dottorandi   e   funzioni
consultive nei confronti degli organi di Governo dell'Universita'. La
Consulta dei dottorandi e' costituita con decreto del rettore  ed  e'
composta  da  uno  dei  dottorandi  presenti  nei  singoli   collegi,
designato all'interno della rappresentanza, e dal rappresentante  dei
dottorandi nel  Senato  accademico.  La  decadenza  anticipata  dalla
carica di rappresentante dei dottorandi nel Collegio di dottorato per
dimissioni, conseguimento del titolo  o  per  altra  causa,  comporta
l'automatica decadenza da membro della Consulta. 
  La Consulta  elegge  nel  proprio  ambito  il  Presidente,  che  la
rappresenta  a  tutti  gli  effetti,  la  convoca  e  ne  esegue   le
deliberazioni. Nell'ambito della Consulta  puo'  operare  una  giunta
costituita secondo criteri di rappresentativita' dei componenti della
Consulta, con funzioni istruttorie e preparatorie  dei  lavori  della
Consulta; la giunta puo' assumere  eventuali  compiti  che  le  siano
demandati dalla Consulta ovvero svolgere dei  compiti  che  rivestano
carattere di necessita' e urgenza. 
  Il funzionamento della Consulta  e'  disciplinato  da  un  apposito
regolamento, elaborato dalla Consulta stessa con il  voto  favorevole
della maggioranza dei suoi componenti; il  regolamento  e'  approvato
dal Senato accademico, previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di
amministrazione. 
  La Consulta dei dottorandi e' tenuta a provvedere alla formulazione
dei pareri e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il
termine di venti giorni dalla richiesta. 
  Alle proposte  avanzate  dalla  Consulta,  gli  organi  di  Governo
dell'Ateneo rispondono con delibere motivate. 
  L'Universita' assicura alla Consulta  l'accesso  alle  informazioni
necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonche'
le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Milano, 24 luglio 2018 
 
                                                     Il rettore: Vago