IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 12; Vista la deliberazione in data 28 febbraio 2018, con la quale il Senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 12 dello statuto, di apportare modifiche agli articoli 1, 10, 25, 26, 27, 28, 35 e 41 dello stesso; Vista la deliberazione in data 27 marzo 2018, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate; Vista la nota rettorale prot. n. 35699/18 del 10 maggio 2018, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota prot. n. 9401 del 20 luglio 2018, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato che nulla osta alla pubblicazione delle predette modifiche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Decreta: Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate. «TITOLO I - Norme generali Art. 1 (Principi direttivi e finalita'). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. L'Universita' degli studi di Milano (d'ora in avanti Universita') e' un'istituzione pubblica di alta cultura, sede primaria di attivita' di ricerca e di formazione, il cui libero svolgimento e' garantito ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. L'Universita' ispira la propria azione a principi di indipendenza, autonomia e responsabilita'. Essa e' dotata di personalita' giuridica e di autonomia normativa, scientifica, didattica, organizzativa, funzionale e contabile nel rispetto della legislazione nazionale, della normativa europea e ai sensi delle disposizioni del presente statuto. 2. L'Universita' persegue le sue finalita' di elaborazione critica e di diffusione delle conoscenze, di interazione tra le culture, di sviluppo delle competenze, di educazione e formazione della persona, di arricchimento culturale della societa', garantendo la libera e motivata espressione delle opinioni e avvalendosi del contributo, nelle rispettive responsabilita', di tutte le sue componenti. L'Universita' considera sinergiche e strettamente correlate le attivita' di ricerca e di insegnamento e ne garantisce una costante connessione. Parimenti l'Universita' assicura l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali, ove assunte, da quelle di ricerca e di insegnamento. 3. L'Universita' e' impegnata a dare piena attuazione all'art. 34 della Costituzione che assicura il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi piu' alti degli studi. A questo fine, essa favorisce e sostiene la piena applicazione della normativa in vigore sul diritto allo studio, anche predisponendo forme autonome di intervento, compatibili con le risorse a disposizione. L'Universita' organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere il piu' possibile efficace e proficuo lo studio universitario. 4. L'Universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca ed e' impegnata a raccordare le sue funzioni istituzionali e i rapporti di collaborazione che ne derivano al quadro di riferimento internazionale, favorendo i processi che coinvolgono in questa prospettiva i soggetti e le strutture che in essa operano, incrementando le proprie capacita' di richiamo dall'estero di studenti, ricercatori e professori e incentivando relazioni e forme di cooperazione, volte a sostenere la mobilita', le partecipazioni a reti scientifiche e l'integrazione a livello internazionale delle attivita' formative. 5. L'Universita' si connota quale soggetto impegnato e attivo per il progresso scientifico, culturale, sociale, civile, economico della Repubblica e, in essa, degli ambiti territoriali e delle comunita' collegate alle sue sedi operative. 6. L'Universita' adotta autonome procedure di monitoraggio e valutazione della ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttivita' e della corretta gestione delle risorse, assumendo come finalita' il miglioramento continuo della qualita' e come criteri centrali l'indipendenza e la terzieta' delle valutazioni e la trasparenza delle procedure, individuando metodi e modelli operativi conformi alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze di raccordo con gli organismi nazionali operanti nel settore. Gli esiti dei processi di valutazione della ricerca e della didattica sono considerati ai fini dell'allocazione delle risorse finanziarie e di personale in modo da determinare una piu' coerente ed efficace programmazione degli interventi. L'Universita' assicura la trasparenza, la tracciabilita' e il controllo di legittimita' dei propri atti ai sensi della normativa in vigore e con le modalita' definite dalla apposita regolamentazione interna. Omissis Art. 10 (Attivita' culturali, sportive e ricreative e liberta' di associazione e di riunione). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. L'Universita' promuove e favorisce, ai sensi della normativa in vigore, attivita' culturali, sociali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel regolamento generale d'Ateneo, comprese quelle promosse in forma autonoma, negli ambiti e per le finalita' di cui al presente comma, dal personale universitario e da associazioni e cooperative studentesche e da gruppi di studenti, come definite nel regolamento generale d'Ateneo e da altri pertinenti regolamenti interni. 2. L'Universita' favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative scientifiche e culturali. 3. L'Universita' garantisce la liberta' di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita universitaria. 4. L'Universita' promuove, favorisce e sostiene la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attivita'. 5. L'uso degli spazi universitari per le attivita' e da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni e' disciplinato sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento d'Ateneo, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'istituzione universitaria. Omissis TITOLO III - Struttura di Governo e organi Art. 25 (Rettore). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. Il rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Il rettore e' il rappresentante istituzionale e legale dell'Ateneo. Rientrano in particolare tra le sue funzioni: a) proporre, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, un documento programmatorio e di sviluppo nel quale sono indicati gli indirizzi e gli obiettivi generali di medio e lungo termine che orientano le scelte e le priorita' di intervento nei diversi settori di attivita'. Il documento costituisce elemento di riferimento per le attivita' di valutazione e di controllo dell'Ateneo e ai fini della applicazione delle disposizioni sulla programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43; b) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio e documenti allegati, predisposti dal direttore generale; c) esercitare con proposte agli organi di Governo dell'Ateneo le funzioni di indirizzo e di iniziativa di cui al primo capoverso; d) convocare e presiedere il Senato accademico e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni; e) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni; f) assicurare il raccordo tra gli organi centrali di Governo dell'Ateneo e vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita' impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilita'; g) svolgere le funzioni di cui al successivo art. 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione; h) proporre il direttore generale come previsto dalla normativa in vigore; i) assicurare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; j) presentare una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo; k) avviare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 33 del presente statuto, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di amministrazione, e comminare nei confronti del personale docente provvedimenti disciplinari non piu' gravi della censura; l) emanare i decreti e gli atti di sua competenza; m) assumere, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile; n) svolgere ogni altra funzione stabilita dalle norme in vigore e dal presente statuto ovvero non espressamente attribuita dallo statuto ad altri organi. 2. Il rettore e' una figura di alto profilo con precedenti significative esperienze gestionali nel settore universitario e/o della ricerca, eletto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso universita' italiane che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione. La durata del mandato del rettore e' di sei anni, e non e' rinnovabile. Qualora risulti eletto un professore in servizio presso altra universita', l'elezione si configura anche come chiamata e conseguente trasferimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. L'elettorato passivo e' riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5% dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, afferenti per quote non inferiori a un quarto dei proponenti ad almeno tre diversi Gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati dal comma 7 dell'art. 26. 4. L'elettorato attivo e' costituito: a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato; c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in seno al Senato accademico e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di amministrazione; d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle facolta' e scuole, di cui ai successivi articoli 38 e 40, con voto ponderato; e) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in seno ai Consigli di Dipartimento. 5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente, la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,15, equivalente al 15% del totale degli aventi diritto al voto della categoria. Per la componente indicata al punto d) la ponderazione viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa. 6. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale puo' esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati direttivi delle facolta' e scuole. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e per i rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle facolta' e scuole i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a) del comma 4. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni. 7. Il rettore designa un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Negli organi accademici il prorettore vicario non ha diritto di voto se e' presente il rettore. 8. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di rilevante importanza e complessita' e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il rettore designa uno o piu' prorettori delegati, individuati tra i professori di ruolo, incaricati di seguire piu' direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa e di coordinamento. I prorettori delegati possono partecipare alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su invito del rettore in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. 9. I prorettori delegati, per le materie loro attribuite, sono autorizzati alla verifica e alla firma degli atti di competenza del rettore, il quale, ove necessario, puo' designare ulteriori delegati incaricati dell'incombenza, definendo i rispettivi settori di competenza. 10. Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri docenti delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attivita' definite, o quali delegati in sua vece in organi nei quali cio' sia consentito, dandone comunicazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione. 11. Il rettore puo' avvalersi della limitazione dell'attivita' didattica, ai sensi della normativa vigente, per il periodo del suo mandato. 12. Il prorettore vicario puo' avvalersi della limitazione dell'attivita' didattica, ai sensi della normativa vigente, qualora sia giustificata dall'entita' degli incarichi attribuitigli. La limitazione e' autorizzata dal rettore. 13. Nel caso in cui il rettore sia sfiduciato ai sensi della lettera g) del comma 1 del successivo art. 26, il decano dell'Ateneo ne comunica la decadenza dalla carica al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e convoca entro dieci giorni le votazioni per l'elezione alla carica vacante che devono svolgersi entro i successivi novanta giorni. Art. 26 (Senato accademico). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. Il Senato accademico ha funzioni di proposta, anche con riferimento alla programmazione delle attivita' scientifiche, didattiche e ad esse correlate, nonche' compiti di supervisione e di verifica, secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del presente statuto. 2. Compete in particolare al Senato accademico: a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 25 e al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, facolta' e scuole; b) approvare il regolamento generale, previo parere del Consiglio di amministrazione; c) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il regolamento didattico d'Ateneo; d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle facolta' e scuole, in materia di didattica e di ricerca; e) approvare il Codice etico di cui al comma 2 dell'art. 11 e decidere, su proposta del rettore, sulle sue violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui al successivo art. 33; f) svolgere funzioni di indirizzo scientifico, di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti, le facolta' e le scuole; g) svolgere le funzioni di cui al successivo art. 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione; h) proporre eventualmente al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul bilancio di esercizio e documenti allegati; j) svolgere ogni altra funzione attribuitagli dalle norme in vigore e dal presente statuto e esprimere pareri e proposte sulle materie stabilite dai regolamenti di Ateneo e su richiesta del rettore e del Consiglio di amministrazione. 3. Il Senato accademico e' costituito su base elettiva da trentacinque unita', incluso il rettore, che ne e' componente di diritto, cosi' individuate: a) il rettore; b) dieci direttori di Dipartimento; c) tredici tra professori (che non siano direttori di Dipartimento), ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, di cui quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e cinque tra ricercatori di ruolo e a tempo determinato. Il numero dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato e' calcolato in proporzione alla numerosita' delle due categorie, ferma restando la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna categoria; d) cinque rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico; e) un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca; f) cinque rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. 4. Il prorettore vicario prende parte alle sedute del Senato accademico con le modalita' previste al comma 7 dell'art. 25. 5. Partecipa alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, il direttore generale, che funge da segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. 6. I componenti di cui alla lettera b) del comma 3 son eletti con riferimento a quattro macro-aree, ciascuna costituita, a tal fine, dai professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti riconducibili alle aree scientifico-disciplinari cosi' come determinate dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, tenuto conto di alcune specificita' dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo, comprese nella specifica macro-area. Il numero degli eleggibili per ogni macro-area e' determinato con decreto rettorale, in proporzione al numero degli afferenti. Le quattro macro-aree sono le seguenti: Macro-area 1 - Scienze della vita - comprende le aree: Scienze biologiche; Scienze agrarie e veterinarie (con i macro-settori da 07/A a 07/F e 07/I e i macro-settori 07/G e 07/H); Scienze del farmaco (con i macro-settori 03/D e 05/G); Macro-area 2 - Scienze esatte - comprende le aree: Scienze matematiche e informatiche (con il macro-settore 01/A e il macro-settore 01/B); Scienze fisiche; Scienze chimiche; Scienze della Terra; Macro-area 3 - Scienze mediche - comprende l'area: Scienze mediche; Macro-area 4 - Scienze umane - comprende le aree: Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Scienze giuridiche; Scienze economiche e statistiche; Scienze politiche e sociali. 7. I componenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono eletti con riferimento all'appartenenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle diverse aree scientifico-disciplinari indicate al comma 6. Ai soli fini di cui al presente articolo, le predette aree sono raggruppate come segue: Gruppo 1 Scienze matematiche e informatiche; Gruppo 2 Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra; Gruppo 3 Scienze biologiche; Gruppo 4 Scienze mediche; Gruppo 5 sub area delle Scienze agrarie, sub area delle Scienze veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco; Gruppo 6 Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Gruppo 7 Scienze giuridiche; Gruppo 8 Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali. Il numero complessivo degli eleggibili per ciascun Gruppo e' determinato con decreto rettorale, di norma in proporzione al numero degli afferenti e, comunque, tenendo conto delle aree di afferenza dei direttori di Dipartimento eletti. 8. Gli eletti in seno alle componenti indicate ai commi 6 e 7 devono garantire che ogni area scientifico-disciplinare, ogni macrosettore, nel caso l'area ne comprenda piu' di uno, e ogni sub area sia rappresentata nel Senato accademico. 9. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 3, nell'ambito di ciascuna Macro-area l'elettorato attivo e' attribuito, indistintamente, a tutti i professori e i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo. Ogni elettore puo' esprimere una sola preferenza. L'elettorato passivo e' attribuito ai direttori di Dipartimento in carica che abbiano presentato la loro candidatura entro i termini stabiliti dal regolamento generale d'Ateneo, specificando la Macro-area, l'area scientifico-disciplinare, se la Macro-area ne comprende piu' di una, nonche' il macrosettore nel caso della Macro-area 1 (area delle Scienze agrarie e veterinarie) e della Macro-area 2 (area delle Scienze matematiche e informatiche), per cui si presentano candidati. Sono eletti i dieci direttori, tra i quali non piu' di tre afferenti a una medesima Macro-area, di aree diverse se la Macro-area ne comprende piu' di una e di macrosettori diversi per quel che riguarda la Macro-area 1 (area delle Scienze agrarie e veterinarie) e la Macro-area 2 (Scienze matematiche e informatiche), che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale numero sia pari almeno al cinque per cento dei voti espressi nell'ambito di ogni Macro-area. 10. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 3, ciascun Gruppo costituisce un distinto collegio elettorale. Godono dell'elettorato attivo, in ogni Gruppo, indistintamente, i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che vi afferiscono. L'afferenza e' determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza con decreto rettorale. La sub area delle Scienze agrarie e' composta dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori da 07/A a 07/F e 07/I, la sub area delle Scienze veterinarie dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori 07/G e 07/H, la sub area delle Scienze del farmaco dai professori e i ricercatori afferenti ai macrosettori 03/D e 05/G. I professori e i ricercatori eventualmente appartenenti a settori scientifico-disciplinari non compresi nelle aree scientifico-disciplinari raggruppate ai sensi del precedente comma 7 optano per una di esse sulla base delle affinita' delle funzioni svolte. L'opzione e' sancita con decreto rettorale. Ogni elettore puo' esprimere nell'ambito del rispettivo collegio una sola preferenza. L'elettorato passivo, all'interno di ciascun Gruppo, e' attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura entro i termini stabiliti dal regolamento generale d'Ateneo. Sono eletti per ciascun collegio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto dei vincoli di rappresentanza stabiliti, anche in relazione alle aree e ai macrosettori per i quali i direttori di Dipartimento sono eletti, a condizione che tale numero sia pari almeno al cinque per cento dei voti espressi nell'ambito del collegio. Tutti gli eletti devono essere a tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di elezione. 11. Ai fini della comparazione tra i docenti votati nei diversi collegi, qualora richiesta per il rispetto delle rappresentanze per categorie di cui alla lettera c) del comma 3, fermo restando quanto indicato al precedente comma 8, per ciascuna delle categorie di professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore di ruolo e ricercatore a tempo determinato vengono designati i candidati che abbiano ottenuto il maggiore quoziente elettorale, pari al prodotto tra il numero di eleggibili per il Gruppo di appartenenza del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dal candidato e il totale degli aventi diritto al voto nel Gruppo stesso. 12. Le votazioni per l'elezione dei direttori di Dipartimento e dei professori e ricercatori sono indette contestualmente e si svolgono in due diverse tornate. Hanno prima luogo le votazioni per la designazione dei direttori di Dipartimento; quelle per l'elezione dei docenti seguono a distanza di almeno quarantacinque giorni. 13. Le modalita' di elezione di tutte le componenti di cui al comma 3 sono stabilite dall'art. 62 del presente statuto. 14. Il mandato dei componenti del Senato accademico di cui alle lettere b), c), e) ed f) ha la durata di tre anni ed e' rinnovabile una sola volta, ad eccezione del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non e' rinnovabile. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal regolamento generale d'Ateneo. La nomina dei componenti del Senato accademico e' disposta con decreto rettorale. 15. I cambiamenti di qualifica o di carica accademica che intervengano nel corso del mandato comportano la cessazione dal Senato accademico e danno luogo a elezioni suppletive nei termini prescritti. 16. Il Senato accademico si riunisce su convocazione del rettore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il rettore e' tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. 17. L'attivita' istruttoria e di approfondimento preliminare delle questioni riguardanti la didattica di competenza del Senato accademico e' esercitata da un'apposita commissione presieduta da un prorettore, comprendente i presidenti dei comitati di direzione delle facolta' e scuole di cui al comma 6 del successivo art. 40, unitamente ai componenti del Senato accademico secondo le determinazioni del Senato stesso. Quando all'ordine del giorno vi siano argomenti inerenti alla materia del dottorato di ricerca, e' invitato a partecipare alle sedute della commissione il Presidente del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca. Art. 27 (Consiglio di amministrazione). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'. Sono competenze specifiche del Consiglio di amministrazione: a) approvare, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio e documenti allegati, trasmettendoli al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze unitamente a quanto previsto dalla normativa vigente; b) approvare il documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 25 e il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43; c) adottare, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, un piano operativo di allocazione delle risorse garantendone la compatibilita' in funzione degli obiettivi didattici, scientifici e organizzativi dell'Ateneo come definiti nel documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 25, anche con riferimento alle quote attribuibili ai sensi delle successive lettere e), f), h), i) e a ogni altra esigenza che richieda l'impegno di risorse; d) adottare, periodicamente aggiornare e verificare il Piano organizzativo pluriennale di cui al comma 5 dell'art. 57, e il Modello di evoluzione funzionale dell'organico, di cui al comma 1 dell'art. 60; e) approvare le richieste di posti e le proposte di chiamata di professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti ai sensi del comma 4 dell'art. 37, nel rispetto delle norme e delle responsabilita' scientifiche in materia di reclutamento e chiamate stabilite dalle pertinenti disposizioni statutarie e regolamentari; f) deliberare in ordine al reclutamento e all'assegnazione di personale tecnico-amministrativo in conformita' con la programmazione pluriennale e con le esigenze di servizio; g) deliberare l'attivazione di posizioni dirigenziali mediante procedure concorsuali ovvero con contratto, su proposta del direttore generale; h) deliberare, coerentemente con la programmazione d'Ateneo e tenuto conto delle esigenze espresse dalle strutture interessate, sulla programmazione edilizia triennale e sull'uso degli spazi; i) deliberare le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui o altre forme di indebitamento compatibili con le norme in vigore; j) deliberare la costituzione e la trasformazione dei Dipartimenti, previo parere obbligatorio del Senato accademico, ai sensi del comma 1 dell'art. 37; k) deliberare, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; l) determinare la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentita la Conferenza degli studenti e previo parere del Senato accademico, e stabilirne l'eventuale quota parte da vincolare a destinazioni specifiche e al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici; m) adottare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico, e deliberare o esprimere il proprio parere sui regolamenti di competenza, secondo le norme stabilite dal presente statuto; n) verificare l'efficienza e la compatibilita' economico-finanziaria delle attivita' istituzionali e di quelle tecnico-amministrative anche avvalendosi degli strumenti del controllo di gestione; o) esaminare e approvare i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale dell'Universita' verso l'esterno, ivi compresi quelli proposti da singole strutture, fatti salvi i poteri di approvazione eventualmente ed espressamente riservati ai sensi del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; p) autorizzare, ai sensi della normativa in vigore, l'accettazione di lasciti e donazioni; q) autorizzare l'uso del logo dell'Universita' da parte di soggetti esterni, quando non sia collegato a funzioni istituzionali, definendone modalita' e condizioni; r) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni. 2. Compete altresi' al Consiglio di amministrazione: a) conferire ed eventualmente revocare, su proposta del rettore, l'incarico di direttore generale di cui all'art. 58; b) assumere le competenze disciplinari relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 33; c) designare e revocare i rappresentanti dell'Universita' presso enti pubblici e privati; d) designare su proposta del rettore i componenti del Nucleo di valutazione interna e del collegio dei revisori dei conti ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli 28 e 29; e) esercitare ogni altra funzione deliberativa e di vigilanza derivante dalle norme in vigore, dallo statuto e dai regolamenti. In caso di mancato accoglimento di pareri del Senato accademico di cui il presente statuto abbia prescritto, a norma di legge, l'obbligatorieta', il Consiglio di amministrazione e' tenuto a darne motivazione circostanziata e a deliberare con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 3. Il Consiglio di amministrazione e' costituito da undici componenti, inclusi il rettore, che ne e' componente di diritto, e due rappresentanti eletti degli studenti. Gli altri otto componenti sono designati tra personalita' italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale. Quattro degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. Nella loro individuazione si terra' prioritariamente conto di competenze e esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali. I quattro componenti interni, se appartenenti al personale docente, devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di designazione. 4. I membri del Consiglio di amministrazione sono individuati, per ciascuna componente, interna e esterna all'Ateneo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. La presenza di ciascun genere nell'ambito degli otto componenti di cui al secondo capoverso del comma 3 non puo' essere inferiore a tre unita'. Ai componenti interni, se appartenenti al personale docente, si applica la disposizione stabilita dall'art. 63, comma 3. 5. Il mandato dei due rappresentanti degli studenti e' di durata biennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal regolamento generale d'Ateneo. 6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo capoverso, sono designati secondo la seguente procedura: a) emanazione da parte del rettore di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Universita' contenente l'invito a presentare entro i successivi sessanta giorni dichiarazioni di disponibilita' ad assumere la carica. Ogni candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato curriculum vitae e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti; i candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilita' con dichiarazioni scritte circa i criteri e gli obiettivi di interesse dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati; b) nomina da parte del Senato accademico, su proposta del rettore, di una commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai sensi del precedente comma 3, nonche' alla selezione delle candidature di persone esterne all'Ateneo se in numero superiore a otto. Tale selezione, da effettuarsi in relazione al grado di rilevanza dei curricula dei candidati e della documentazione da loro presentata in merito alle competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico. La suddetta commissione e' composta da cinque personalita' di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse; la commissione designa nel suo ambito il Presidente e provvede entro trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili; c) trasmissione degli elenchi dei candidati designabili, esterni e interni, corredati dei relativi curricula e degli eventuali titoli e documenti, al Senato accademico il quale provvede in seduta apposita alla loro audizione; la partecipazione all'audizione e' condizione per la presa in considerazione ai fini di quanto disposto dalla lettera d); d) successiva convocazione di apposita seduta del Senato accademico ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, degli otto componenti, individuati tra i designabili ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del vincolo sulla equilibrata composizione di genere di cui al comma 4; tre dei quattro componenti esterni sono designati su proposta del rettore. 7. In prima applicazione, nel caso in cui la commissione di cui al comma 6, lettera b), al termine della procedura di pertinenza non arrivi a individuare almeno quattro candidati esterni designabili, il numero dei componenti interni che il Senato accademico deve designare e' incrementato a cinque, quello dei componenti esterni e' ridotto a tre. In tal caso i componenti del Consiglio il cui mandato, in prima applicazione, scade dopo due anni, ai sensi del secondo capoverso del successivo comma 8, sono tre interni e uno esterno. 8. Il mandato dei componenti di cui ai precedenti commi - la cui nomina, cosi' come quella dei rappresentanti degli studenti, e' disposta con decreto rettorale - e' di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. Al fine di garantire un rinnovo graduale e non contestuale dei diversi membri del Consiglio di amministrazione, in prima applicazione delle presenti norme, il mandato di quattro degli otto componenti, due esterni e due interni all'Ateneo, individuati mediante sorteggio all'inizio del mandato, e' di durata biennale. 9. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione di cui al secondo capoverso del comma 3, concluso il mandato, si ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure di cui al comma 6, lettera d), previa audizione degli uscenti, che devono presentare al Senato una relazione in merito all'attivita' svolta in seno al Consiglio nel corso del quadriennio; la mancata partecipazione all'audizione comporta la decadenza della richiesta di rinnovo della carica. Nel caso di mancata approvazione del rinnovo del mandato ai consiglieri uscenti e comunque in relazione alla vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione, il rettore attiva le procedure di cui al comma 6, fermo restando che l'eventuale selezione delle candidature esterne da parte della commissione di cui alla lettera b) del suddetto comma si esercita solo se le candidature giudicate congruenti siano superiori al doppio dei posti da ricoprire, nel rispetto degli equilibri tra esterni e interni e di genere richiesti. Nell'ambito della procedura ordinaria non possono candidarsi i consiglieri uscenti che si siano proposti per il rinnovo e che non abbiano ottenuto la conferma dal Senato. 10. Nel caso in cui risultino vacanti uno o piu' posti in Consiglio di amministrazione, per carenza di candidature o in seguito a designazioni effettuate in numero inferiore a quello richiesto, anche in relazione agli equilibri tra esterni e interni e di genere da rispettare, il rettore emana un nuovo avviso pubblico ai sensi della lettera a) del comma 6, con riferimento alla o alle designazioni mancanti. Lo stesso accade qualora, nel corso del mandato, uno dei posti si renda vacante, per qualsiasi motivo. Nel caso in cui i componenti da designare siano meno di tre, la commissione incaricata di valutare la congruenza delle candidature, ai sensi della lettera b) del comma 6, puo' essere costituita da tre componenti. 11. Le procedure di cui ai commi precedenti sono calendarizzate in modo da garantire la funzionalita' del Consiglio di amministrazione, nella composizione determinata dal loro espletamento, a partire dall'inizio del nuovo anno accademico. 12. I consiglieri, all'atto dell'assunzione della carica, assicurano la loro disponibilita' a partecipare con continuita' alle riunioni dell'organo, di norma mensili, a partecipare con regolarita' ai lavori delle commissioni e a svolgere le attivita' loro delegate, eventualmente anche di rappresentanza esterna. Si impegnano altresi' a rinunziare alla carica ove sopravvengano cause di anche potenziale conflitto di interesse con l'Ateneo ovvero tali da determinare comunque incompatibilita'. 13. Il prorettore vicario partecipa alle sedute del Consiglio con le modalita' previste al comma 7 dell'art. 25. Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. Dirigenti e funzionari dell'Ateneo possono assistere alle sedute del Consiglio, su invito del rettore e/o del direttore generale, in relazione allo svolgimento dei punti all'ordine del giorno. 14. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione nel suo ambito, anche con l'apporto di elevate competenze interne all'Ateneo, di commissioni permanenti o temporanee con funzioni anche delegate e comunque istruttorie e di approfondimento e valutazione delle questioni e delle aree di intervento che lo richiedano. Art. 28 (Nucleo di valutazione). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, e' costituito il Nucleo di valutazione, composto, ai sensi della normativa in vigore, da un minimo di cinque a un massimo di nove esperti con elevato profilo scientifico e professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo. Almeno due dei componenti devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il curriculum dei componenti il Nucleo e' reso pubblico nel sito web dell'Universita'. Il Presidente-coordinatore del Nucleo e', di norma, individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo. Fa inoltre parte del Nucleo una rappresentanza degli studenti eletta dalla Conferenza degli studenti, in conformita' a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 lettera h), della legge n. 240/2010. La nomina del Presidente e dei componenti il Nucleo e' disposta con decreto rettorale. Il Nucleo rimane in carica per un triennio, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti il cui mandato e' di durata biennale, e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. 2. Il Nucleo svolge funzioni di valutazione dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; verifica la qualita' e l'efficacia della didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti di cui al comma 6 dell'art. 39; valuta l'efficienza e l'efficacia dei servizi amministrativi; esamina la congruita' del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010; svolge tutte le altre funzioni, nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilita', che gli sono attribuite dal presente statuto, dai regolamenti d'Ateneo, da direttive del rettore e del Consiglio di amministrazione. Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le funzioni stabilite dalle norme in vigore relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 3. Collabora con il Nucleo uno specifico ufficio, ovvero, ove istituita, la struttura di supporto tecnico di Ateneo preposta alla raccolta e al coordinamento degli elementi informativi, anche di carattere comparativo, nazionali e internazionali, utili alla programmazione e a ogni processo decisionale che richieda un supporto tecnico-informativo adeguato. I responsabili delle varie strutture didattiche, scientifiche e amministrative sono comunque tenuti a fornire al Nucleo di valutazione tutte le informazioni richieste. 4. I rapporti di valutazione elaborati dal Nucleo costituiscono elementi imprescindibili di considerazione da parte degli organi di Governo anche ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo e della allocazione delle risorse dell'Ateneo. Una relazione annuale sull'attivita' del Nucleo e' resa pubblica sul sito web dell'Ateneo. Omissis Art. 35 (Garante degli studenti). - Il comma 2 e' cosi' riformulato: 2. Il Garante degli studenti e' persona di notoria imparzialita' ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Universita' e che non intrattenga, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo. E' nominato dal Senato accademico su proposta del rettore e, se richiesto dalla maggioranza degli studenti eletti in Senato accademico, previo parere della Conferenza degli studenti adottato a maggioranza dei presenti, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria. Il Garante presenta al Senato accademico e alla Conferenza degli studenti una relazione annuale sull'attivita' svolta. Omissis Art. 41 (Dottorato di ricerca). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. I corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati alla promozione delle competenze necessarie a una elevata specializzazione in ambito scientifico e professionale, in coordinamento con lo svolgimento di qualificate attivita' di ricerca e in conformita' con i principi e gli obiettivi di cui al Titolo I del presente statuto. Elementi di raccordo e di valorizzazione delle attivita' scientifiche di maggior qualita', anche a livello internazionale, sviluppate nell'Ateneo e delle funzioni di piu' elevata formazione che gli sono propri, i corsi di dottorato costituiscono una delle priorita' strategiche dell'impegno istituzionale dell'Universita'. 2. Nell'ambito delle procedure previste dalla normativa in vigore, l'Universita' promuove l'attivazione di corsi di dottorato facenti capo esclusivamente all'Ateneo ovvero in consorzio con altre universita', con qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e con enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione ovvero in consorzio con imprese. I corsi di dottorato dell'Universita', ivi compresi quelli ai quali essa aderisce in consorzio, sono organizzati intorno a tematiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato o di adesione a dottorati esterni sono avanzate da uno o piu' Dipartimenti, associati nella gestione, e sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 3. L'Universita' puo' attivare corsi di dottorato congiunto con universita' ed enti di ricerca stranieri sulla base di convenzioni che prevedano una effettiva condivisione delle attivita' formative, l'equa ripartizione degli oneri e il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo. 4. L'attivita' didattica e tutoriale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali. 5. L'Universita' disciplina con proprio regolamento, ai sensi della normativa in vigore, le modalita' di istituzione, di funzionamento, di reperimento delle risorse e di valutazione periodica dei corsi di dottorato, nonche' gli organi preposti alla loro gestione. Il regolamento e' approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Ciascun corso di dottorato si dota di un proprio regolamento, coerente con il regolamento d'Ateneo di cui ai precedenti capoversi. 6. I dottorandi sono rappresentati nell'ambito dell'Ateneo da una Consulta, con funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse dei dottorandi e funzioni consultive nei confronti degli organi di Governo dell'Universita'. La Consulta dei dottorandi e' costituita con decreto del rettore ed e' composta da uno dei dottorandi presenti nei singoli collegi, designato all'interno della rappresentanza, e dal rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico. La decadenza anticipata dalla carica di rappresentante dei dottorandi nel Collegio di dottorato per dimissioni, conseguimento del titolo o per altra causa, comporta l'automatica decadenza da membro della Consulta. La Consulta elegge nel proprio ambito il Presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni. Nell'ambito della Consulta puo' operare una giunta costituita secondo criteri di rappresentativita' dei componenti della Consulta, con funzioni istruttorie e preparatorie dei lavori della Consulta; la giunta puo' assumere eventuali compiti che le siano demandati dalla Consulta ovvero svolgere dei compiti che rivestano carattere di necessita' e urgenza. Il funzionamento della Consulta e' disciplinato da un apposito regolamento, elaborato dalla Consulta stessa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; il regolamento e' approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. La Consulta dei dottorandi e' tenuta a provvedere alla formulazione dei pareri e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta. Alle proposte avanzate dalla Consulta, gli organi di Governo dell'Ateneo rispondono con delibere motivate. L'Universita' assicura alla Consulta l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonche' le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 24 luglio 2018 Il rettore: Vago